Art. 2.
(Patto civile di solidarietà).

      1. Il patto civile di solidarietà, di seguito denominato «patto civile», è l'accordo concluso tra due persone fisiche maggiorenni, di sesso differente o del medesimo sesso, di seguito denominate «contraenti», per organizzare la loro vita in comune.
      2. I contraenti del patto civile si prestano, per i bisogni della vita in comune, reciproco aiuto morale e materiale. Le modalità di tale aiuto sono fissate dal patto civile.